(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 66  del
                           9 luglio 2020) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Visto l'art. 13 della  legge  regionale  22  ottobre  2008,  n.  55
(Disposizioni in materia di qualita' della normazione); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE); 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
30 marzo  2016  (Fondo  nazionale  destinato  agli  inquilini  morosi
incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5 del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  ottobre
2013, n. 124. Riparto annualita' 2016 «59,73 milioni»); 
  Visto il decreto Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo 21 febbraio 2018, n. 113  (Adozione  dei  livelli  minimi
uniformi di qualita'  per  i  musei  e  i  luoghi  della  cultura  di
appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale); 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale  28  maggio  2019,  n.
129; 
  Vista la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di
circolazione fuori strada dei veicoli a motore); 
  Vista la legge regionale 11  aprile  1995,  n.  50  (Norme  per  la
raccolta, coltivazione e commercio di tartufi  freschi  e  conservati
destinati  al  consumo  e  per  la  tutela  e  valorizzazione   degli
ecosistemi tartufigeni); 
  Vista la legge regionale 18  maggio  1998,  n.  25  (Norme  per  la
gestione del rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); 
  Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e  interventi
in materia di informazione e comunicazione. Disciplina  del  Comitato
regionale per le comunicazioni); 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro); 
  Vista la legge  regionale  23  dicembre  2004,  n.  74  (Norme  sul
procedimento elettorale  relativo  alle  elezioni  per  il  Consiglio
regionale e per l'elezione  del  Presidente  della  Giunta  regionale
della Toscana, in applicazione della  legge  regionale  26  settembre
2014, n. 51 (Norme per  l'elezione  del  Consiglio  regionale  e  del
Presidente della Giunta regionale); 
  Vista la legge  regionale  27  dicembre  2004,  n.  77  (Demanio  e
patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge  regionale  21
marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40  (Disciplina  del
servizio sanitario regionale); 
  Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30  (Disposizioni  in
materia di espropriazione per pubblica utilita'); 
  Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme  in  materia  di
requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio); 
  Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati
sensibili e  giudiziari  da  parte  della  Regione  Toscana,  aziende
sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici  nei
confronti dei  quali  la  Regione  esercita  poteri  di  indirizzo  e
controllo); 
  Vista la legge regionale 25 luglio 2006,  n.  35  (Istituzione  del
servizio civile regionale); 
  Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di
nomine e designazioni e di rinnovo  degli  organi  amministrativi  di
competenza della Regione); 
  Vista la legge regionale 4  giugno  2008,  n.  34  (Costituzione  e
funzionamento del Collegio di garanzia); 
  Vista le legge regionale 27 aprile  2009,  n.  19  (Disciplina  del
difensore civico regionale); 
  Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n.  26  (Disciplina  delle
attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana); 
  Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n.  39  (Nuova  disciplina
del consorzio Laboratorio di monitoraggio e  modellistica  ambientale
per lo sviluppo sostenibile - LAMMA); 
  Vista la legge regionale 8  febbraio  2010,  n.  5  (Norme  per  il
recupero abitativo dei sottotetti); 
  Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle
disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria
per l'anno 2011); 
  Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la
promozione della sicurezza stradale in Toscana); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema
delle autonomie locali); 
  Vista le legge regionale  28  dicembre  2011,  n.  69  (Istituzione
dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per  il  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali
numeri  25/1998,  61/2007,  20/2006,  30/2005,  91/1998,  35/2011   e
14/2007); 
  Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46  (Dibattito  pubblico
regionale e promozione della partecipazione alla  elaborazione  delle
politiche regionali e locali); 
  Vista la legge regionale  26  settembre  2014,  n.  51  (Norme  per
l'elezione del Consiglio regionale  e  del  Presidente  della  Giunta
regionale); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
Governo del territorio); 
  Vista la legge regionale 16 dicembre 2014, n. 79 (Norme in  materia
di procedimento elettorale in attuazione  della  legge  regionale  n.
51/2014. Modifiche alla legge regionale n. 74/2004); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria
per l'armo 2015); 
  Vista la legge regionale 7 gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
20/2008); 
  Vista la legge regionale 25 marzo  2015,  n.  35  (Disposizioni  in
materia di cave. Modifiche alla legge regionale  n.  104/1995,  legge
regionale n. legge regionale n. 65/1997, legge regionale n.  78/1998,
legge regionale n. 10/2010 e alla legge regionale n. 65/2014); 
  Vista la legge regionale  4  marzo  2016,  n.  22  (Disciplina  del
sistema regionale della promozione  economica  e  turistica.  Riforma
dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET».  Modifiche
alla legge regionale n. 53/2008 in tema di  artigianato  artistico  e
tradizionale); 
  Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo  unico  del
sistema turistico regionale); 
  Vista la legge regionale 5 giugno  2017,  n.  26  (Disposizioni  in
materia di diritto di  accesso,  di  pubblicita'  e  trasparenza  per
consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla
legge regionale n. 40/2009 ed alla legge regionale n. 55/2014); 
  Vista la legge regionale  23  novembre  2018,  n.  62  (Codice  del
Commercio); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita  per  l'anno
2019); 
  Vista la legge regionale 2 gennaio  2019,  n.  2  (Disposizioni  in
materia di edilizia residenziale pubblica «ERP»); 
  Vista  la  legge  regionale  16  aprile  2019,  n.  19  (Interventi
normativi relativi alla prima variazione al  bilancio  di  previsione
2019 - 2021); 
  Vista la  legge  regionale  6  dicembre  2019,  n.  72  (Intervento
finanziario per fronteggiare l'emergenza a seguito degli  eccezionali
eventi meteorologici verificatisi il 17 novembre 2019 nel  territorio
del Comune di Orbetello); 
  Vista la  legge  regionale  23  dicembre  2019,  n.  80  (Legge  di
stabilita' per l'anno 2020); 
  Vista la legge regionale 21  febbraio  2020,  n.  14  (Disposizioni
sulla gestione e  valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  delle
aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla
legge regionale n. 40/2005); 
  Vista la legge regionale 4 marzo 2020, n. 18 (Disposizioni  per  la
promozione della figura dell'amministratore di sostegno di  cui  alla
legge 9 gennaio 2004, n. 6); 
  Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini
con riferimento  agli  strumenti  di  pianificazione  territoriale  e
urbanistica  per  il  contenimento  degli  effetti  negativi   dovuti
all'emergenza sanitaria COVID-19)»; 
  Considerato quanto segue: 
    1. Alla luce di una rinnovata valutazione, si pone l'esigenza  di
modificare il modello di scheda elettorale  per  il  primo  turno  di
votazione conformandolo,  nella  sua  struttura  portante,  a  quello
vigente precedentemente all'entrata in vigore della  legge  regionale
n. 51/2014. Conseguentemente, per tali  limitati  aspetti,  si  rende
necessario apportare modifiche manutentive  anche  alla  legislazione
regionale sul procedimento elettorale; 
    2. Alla luce dell'attuale  emergenza  epidemiologica  causata  da
COVID-19, e' opportuno procedere, in conformita'  a  quanta  disposto
dal decreto-legge 20 aprile 2020,  n.  26  (Disposizioni  urgenti  in
materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020), convertito, con
modificazioni dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, ad una riduzione del
numero  di  firme  richieste  per  la   presentazione   delle   liste
circoscrizionali alle elezioni regionali per la XI legislatura; 
    3. Sono apportate alcune modifiche alla legge regionale n. 5/2008
al fine di eliminare ambiguita' e rendere individuabile, con certezza
stabile net tempo, la causa di incompatibilita' di cui  all'art.  11,
comma  1,  lettera  f),  considerato  l'aggiornamento  e  conseguente
variazione,  almeno  annuale,  degli  enti  appartenenti  al   gruppo
amministrazioni pubbliche della Regione Toscana individuato ai  sensi
del decreto legislativo n. 118/2011 at quale fa riferimento;  maitre,
con riferimento alle procedure di sostituzione di titolari di  nomine
e designazioni, e' operato un coordinamento terminologico  con  altre
disposizioni del testo volta a chiarire il ricorso  alle  candidature
presentate ai sensi dell'art. 7, comma 3, della  legge  regionale  n.
5/2008, e alle nuove candidature presentate dagli aventi  diritto  ai
sensi dell'art. 7, comma 5, della medesima legge regionale n. 5/2008; 
    4. Appare utile chiarire,  al  fine  di  eliminare  ambiguita'  o
incertezze applicative, le  disposizioni  della  legge  regionale  n.
34/2008 che  attengono  alto  svolgimento  della  votazione  relativa
rinnovo del  Collegio  di  garanzia,  alle  categorie  di  professori
universitari che possono accedere a tale incarico e  al  rinvio  alla
legge regionale che disciplina, in  via  generate,  le  nomine  e  le
designazioni  di  competenza  della  Regione,  compresi  gli  aspetti
inerenti all'acquisizione delle candidature,  alla  sostituzione  dei
componenti cessati dall'incarico e  alle  cause  di  ineleggibilita',
incompatibilita' e conflitto di interesse, nonche'  alle  limitazioni
per l'esercizio degli incarichi; 
    5.  E'  necessario  adeguare  le  modalita'  di  intervento   del
difensore civico regionale nei confronti dei concessionari e  gestori
di servizi pubblici al mutato quadro normativo ed organizzativo; 
    6. Sono apportate modifiche e abrogazioni alla legge regionale n.
46/2013 at fine di  stabilire  l'inizio  del  mandato  dell'Autorita'
regionale per la garanzia e la promozione  della  partecipazione  con
l'adozione della deliberazione da parte del  Consiglio  regionale  e,
maitre, eliminare dall'articolato la disposizione transitoria in tema
di procedura di nomina, valida solo in  fase  di  prima  applicazione
della legge, la quale e ormai divenuta  priva  di  efficacia  essendo
giunto  a  scadenza,  in  data  20  marzo  2019,  it  prima   mandato
dell'Autorita' regionale  per  la  garanzia  e  la  promozione  della
partecipazione; 
    7. E' necessario apportare alcune modifiche alla legge  regionale
n. 26/2017 al fine di contemplare gli obblighi di  comunicazione  dei
dati patrimoniali per i titolari di cariche istituzionali di garanzia
ai soggetti che ricevono un'indennita' continuativa di  carica  o  di
funzione da parte della  Regione  Toscana  e  al  fine  di  eliminare
ambiguita' o incertezze  applicative  net  caso  degli  aggiornamenti
annuali e di fine mandato; 
    8. La legge regionale n. 26/2009  fa  riferimento  ed  attua  due
leggi  statali  abrogate,  legge  26  febbraio  1987,  n.  49  (Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia  con  i  Paesi  in  via  di
sviluppo) e legge 4  febbraio  2005,  n.  11  (Norme  generali  sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione  europea
e suite procedure di esecuzione degli obblighi comunitari). E' quindi
necessario sia adeguare i riferimenti normativi con le nuove leggi in
materia, ossia la legge 24 dicembre  2012,  n.  234  (Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
delta normativa e delle politiche dell'Unione europea) e la legge  11
agosto  2014,  n.  125  (Disciplina   generate   sulla   cooperazione
internazionale per lo sviluppo), modificando anche gli  articoli  che
ne disciplinano l'attuazione regionale; 
    9. Appare utile chiarire che la norma sui requisiti minimi  delle
unioni di comuni previsti  dall'art.  24  della  legge  regionale  n.
68/2011,  attinenti  al  numero  di   comuni   e   alla   popolazione
complessiva, non pro essere intesa in contrasto con il  favore  della
legge  medesima  verso  le  fusioni,  ne  comportare   penalizzazioni
derivanti da azioni  non  compiute  dalle  amministrazioni,  come  il
decremento demogafico dei  comuni  facenti  parte  dell'unione  o  la
sopravvenienza di norme regionali di modifica dei confini comunali e,
pertanto, la disposizione va interpretata  autenticamente  nel  senso
che, fatte salve le unioni gia' costituite all'entrata in vigore  del
medesimo art. 24, comma 4, per la sussistenza del  numero  minimo  di
comuni,  in  presenza  di  firsione  o   incorporazione   di   comuni
partecipanti all'unione, si considerano i comuni estinti, e che,  per
la sussistenza del 10.000 abitanti, non si  considera  il  decremento
demografico dei comuni partecipanti, ne  la  riduzione  derivante  da
legge regionale di modifica di confini; 
    10. E'  necessario  procedere  alla  abrogazione  espressa  delle
lettere e) e p) del comma 1 dell'art.  5  della  legge  regionale  n.
25/1998, in attuazione delta dichiarata illegittimita' costituzionale
delle disposizioni citate da parte  delta  Corte  costituzionale  con
sentenza n. 129/2019; 
    11. Anche al fine di migliorare la gestione del  servizio  idrico
integrato, nel rispetto dei principi di cui all'art.  147,  comma  2,
del decreto legislativo  n.  152/2006,  e  opportuno  introdurre  una
modifica alla legge regionale n. 69/2011 inerente alle  modalita'  di
appartenenza alle conferenze territoriali di cui  all'art.  13  della
medesima legge; 
    12.  Occorre   tener   conto   delle   novita'   introdotte   dal
decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32  (Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio del settore  dei  contratti  pubblici,  per  l'accelerazione
degli interventi  infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di
ricostruzione  a  seguito  di  eventi   sismici),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per quanta riguarda
it tema delta c.d. «End of Waste», che ha modificato  l'art.  184-ter
del decreto legislativo n. 152/2006; 
    13. E' necessario  completare  l'adeguamento  delle  leggi  della
Regione Toscana  di  disciplina  degli  enti  dipendenti,  allineando
quelle  relative  al  Laboratorio  di  monitoraggio  e   modellistica
ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA),  all'Azienda  per  il
diritto allo studio e all'Agenzia  regionale  toscana  per  l'impiego
(ARTI) alle altre leggi che gia' attribuiscono, al programma o  piano
di attivita', un carattere annuale con proiezione triennale; 
    14. E' necessario apportare alle leggi regionali numeri  22/2016,
86/2016, 62/2018, 79/2019 e 80/2019, correzioni di errori  materiali,
o terminologiche, o funzionali a una piu' chiara  stesura  di  alcune
disposizioni,  al  fine  di   eliminare   ambiguita'   o   incertezze
applicative; 
    15.  E'  necessario  aggiornare,  in  alcune   leggi   regionali,
riferimenti non pia attuali alla legge di programmazione, laddove sia
ancora citata la previgente, o a strumenti di programmazione non  pia
operanti, rinviando alle disposizioni corrette; 
    16. E' necessario adempiere all'impegno  assunto  dal  Presidente
della Giunta regionale a seguito delle osservazioni del Ministero per
gli affari europei sull'art. 3 della legge regionale n. 72/2019; 
    17. In relazione alla composizione della Commissione  provinciale
espropri e opportuno poter individuare  fra  i  membri  della  stessa
personale avente la necessaria competenza tecnica  ed  esperienza,  a
prescindere  dall'inquadramento  contrattuale,  garantendo   altresi'
uniformita'  con  le  altre  amministrazioni   riguardo   figure   da
individuare; 
    18. E' necessario recepire le richieste formulate dal Governo  in
sede di esame di alcune leggi regionali,  dando  seguito  all'impegno
corrispondentemente assunto dal Presidente  della  Giunta  regionale,
per evitare l'impugnazione delle disposizioni in esame; 
    19. E' necessario intervenire sulla vigente disciplina  regionale
in materia di trattamento dei dati sensibili e  giudiziari,  al  fine
dell'adeguamento alla normativa  dell'Unione  europea  e  statale  in
materia ed in particolare al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio ed al decreto  legislativo  n.  196/2003,  di
recente modificato dal decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101
(Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE «regolamento generale sulla protezione dei dati»),
in particolare per  quanto  riguarda  la  previsione  dei  motivi  di
rilevante interesse pubblico e delle misure appropriate e  specifiche
per tutelare i diritti fondamentali e  gli  interessi  della  persona
interessata, come disposto dal decreto legislativo n. 101/2018; 
    20.  A  seguito  del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124
(Disposizioni   urgenti   in   materia   fiscale   e   per   esigenze
indifferibili),  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   n.
157/2019, sono venuti meno gli obblighi di contenimento  della  spesa
posti dal legislatore statale sui quali la Regione Toscana ha fondato
la propria  disciplina  della  materia,  e  possono  pertanto  essere
abrogati gli articoli 1 e 12  della  legge  regionale  n.  65/2010  e
l'art. 16 della legge regionale n. 86/2014; 
    21.  Anche  in  seguito  ad  alcune  criticita'  emerse  in  fase
applicativa, con particolare riferimento alle attivita' ricettive,  e
opportuno introdurre  una  specificazione,  nella  definizione  delle
piscine private ad uso collettivo di  cui  alla  legge  regionale  n.
8/2006, finalizzata a rendere chiara la possibilita'  d'accesso  alle
medesime piscine agli utenti  delle  eventuali  attivita'  aperte  al
pubblico poste in essere dalle strutture ricettive e dalle  ulteriori
stature di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della medesima  legge
regionale n. 8/2006; 
    22.  E'  necessario  apportare  alcune  limitate  modifiche  alle
disposizioni della legge regionale  n.  2/2019,  essenzialmente  allo
scopo di correggere errori materiali  commessi  in  sede  di  stesura
della proposta di legge, nonche' rinvii interni inappropriati; 
    23. Con note del Ministero per i beni, le  attivita  culturali  e
per il turismo, del Ministero della giustizia e del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  sono  stati  sollevati  dubbi   di
legittimita' costituzionale riguardo alcune disposizioni della  legge
regionale n 69/2019, che modificavano la legge regionale n.  65/2014.
E'  pertanto  necessario  procedere  alle  modifiche  concordate   da
inserire nella legge regionale n. 65/2014, nella legge  regionale  n.
5/2010 e nella legge regionale n. 35/2015, sulle quali il  Presidente
della Giunta regionale ha assunto un espresso impegno; 
    24. E' necessario ripristinare il  testo  storico  dell'art.  221
della legge regionale n. 65/2014, recante un comma  venuto  meno  per
errore materiale; 
    25. E' necessario apportare alla norma transitoria dell'art.  243
della legge regionale n. 65/2914 un'ulteriore precisazione; 
    26.  E'  opportuno  integrare  le  misure  previste  dalla  legge
regionale n. 31/2020 con l'introduzione di un articolo nella medesima
legge finalizzato a disporre in merito ai piani  strutturali  con  le
misure di salvaguardia in decadenza; 
    27. E' necessario modificare il comma 5 dell'art. 8  della  legge
regionale n. 35/2015 per renderlo coerente con la disciplina generale
dell'art. 19 della legge regionale n. 65/2014; 
    28. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore il giorno  successivo  alla  pubblicazione  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
 
la presente legge: 
                               Art. 1 
 
Schede elettorali. Modifiche all'art.  7  della  legge  regionale  n.
                               74/2004 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 23  dicembre  2004,
n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle  elezioni  per
il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente  della  Giunta
regionale della Toscana, in applicazione  della  legge  regionale  26
settembre 2014, n. 51 «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e
del Presidente della Giunta regionale»), e' sostituito dal seguente: 
    «2. Le schede, rispettivamente per il  primo  o  per  il  secondo
turno di votazione, sono stampate in conformita' ai modelli  allegati
A e B o B-bis e B-ter della presente legge.».