(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 66 del 9 luglio 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4 dello Statuto; Visto l'art. 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualita' della normazione); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2016 (Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualita' 2016 «59,73 milioni»); Visto il decreto Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualita' per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale); Vista la sentenza della Corte costituzionale 28 maggio 2019, n. 129; Vista la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore); Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni); Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione del rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni); Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale); Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita'); Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio); Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo); Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale); Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione); Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia); Vista le legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del difensore civico regionale); Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana); Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA); Vista la legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti); Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali); Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011); Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana); Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali); Vista le legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali numeri 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007); Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali); Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale); Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio); Vista la legge regionale 16 dicembre 2014, n. 79 (Norme in materia di procedimento elettorale in attuazione della legge regionale n. 51/2014. Modifiche alla legge regionale n. 74/2004); Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'armo 2015); Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008); Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla legge regionale n. 104/1995, legge regionale n. legge regionale n. 65/1997, legge regionale n. 78/1998, legge regionale n. 10/2010 e alla legge regionale n. 65/2014); Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET». Modifiche alla legge regionale n. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale); Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale); Vista la legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicita' e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla legge regionale n. 40/2009 ed alla legge regionale n. 55/2014); Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio); Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita per l'anno 2019); Vista la legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica «ERP»); Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021); Vista la legge regionale 6 dicembre 2019, n. 72 (Intervento finanziario per fronteggiare l'emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 novembre 2019 nel territorio del Comune di Orbetello); Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di stabilita' per l'anno 2020); Vista la legge regionale 21 febbraio 2020, n. 14 (Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005); Vista la legge regionale 4 marzo 2020, n. 18 (Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6); Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19)»; Considerato quanto segue: 1. Alla luce di una rinnovata valutazione, si pone l'esigenza di modificare il modello di scheda elettorale per il primo turno di votazione conformandolo, nella sua struttura portante, a quello vigente precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n. 51/2014. Conseguentemente, per tali limitati aspetti, si rende necessario apportare modifiche manutentive anche alla legislazione regionale sul procedimento elettorale; 2. Alla luce dell'attuale emergenza epidemiologica causata da COVID-19, e' opportuno procedere, in conformita' a quanta disposto dal decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020), convertito, con modificazioni dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, ad una riduzione del numero di firme richieste per la presentazione delle liste circoscrizionali alle elezioni regionali per la XI legislatura; 3. Sono apportate alcune modifiche alla legge regionale n. 5/2008 al fine di eliminare ambiguita' e rendere individuabile, con certezza stabile net tempo, la causa di incompatibilita' di cui all'art. 11, comma 1, lettera f), considerato l'aggiornamento e conseguente variazione, almeno annuale, degli enti appartenenti al gruppo amministrazioni pubbliche della Regione Toscana individuato ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 at quale fa riferimento; maitre, con riferimento alle procedure di sostituzione di titolari di nomine e designazioni, e' operato un coordinamento terminologico con altre disposizioni del testo volta a chiarire il ricorso alle candidature presentate ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 5/2008, e alle nuove candidature presentate dagli aventi diritto ai sensi dell'art. 7, comma 5, della medesima legge regionale n. 5/2008; 4. Appare utile chiarire, al fine di eliminare ambiguita' o incertezze applicative, le disposizioni della legge regionale n. 34/2008 che attengono alto svolgimento della votazione relativa rinnovo del Collegio di garanzia, alle categorie di professori universitari che possono accedere a tale incarico e al rinvio alla legge regionale che disciplina, in via generate, le nomine e le designazioni di competenza della Regione, compresi gli aspetti inerenti all'acquisizione delle candidature, alla sostituzione dei componenti cessati dall'incarico e alle cause di ineleggibilita', incompatibilita' e conflitto di interesse, nonche' alle limitazioni per l'esercizio degli incarichi; 5. E' necessario adeguare le modalita' di intervento del difensore civico regionale nei confronti dei concessionari e gestori di servizi pubblici al mutato quadro normativo ed organizzativo; 6. Sono apportate modifiche e abrogazioni alla legge regionale n. 46/2013 at fine di stabilire l'inizio del mandato dell'Autorita' regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione con l'adozione della deliberazione da parte del Consiglio regionale e, maitre, eliminare dall'articolato la disposizione transitoria in tema di procedura di nomina, valida solo in fase di prima applicazione della legge, la quale e ormai divenuta priva di efficacia essendo giunto a scadenza, in data 20 marzo 2019, it prima mandato dell'Autorita' regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione; 7. E' necessario apportare alcune modifiche alla legge regionale n. 26/2017 al fine di contemplare gli obblighi di comunicazione dei dati patrimoniali per i titolari di cariche istituzionali di garanzia ai soggetti che ricevono un'indennita' continuativa di carica o di funzione da parte della Regione Toscana e al fine di eliminare ambiguita' o incertezze applicative net caso degli aggiornamenti annuali e di fine mandato; 8. La legge regionale n. 26/2009 fa riferimento ed attua due leggi statali abrogate, legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e suite procedure di esecuzione degli obblighi comunitari). E' quindi necessario sia adeguare i riferimenti normativi con le nuove leggi in materia, ossia la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delta normativa e delle politiche dell'Unione europea) e la legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generate sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), modificando anche gli articoli che ne disciplinano l'attuazione regionale; 9. Appare utile chiarire che la norma sui requisiti minimi delle unioni di comuni previsti dall'art. 24 della legge regionale n. 68/2011, attinenti al numero di comuni e alla popolazione complessiva, non pro essere intesa in contrasto con il favore della legge medesima verso le fusioni, ne comportare penalizzazioni derivanti da azioni non compiute dalle amministrazioni, come il decremento demogafico dei comuni facenti parte dell'unione o la sopravvenienza di norme regionali di modifica dei confini comunali e, pertanto, la disposizione va interpretata autenticamente nel senso che, fatte salve le unioni gia' costituite all'entrata in vigore del medesimo art. 24, comma 4, per la sussistenza del numero minimo di comuni, in presenza di firsione o incorporazione di comuni partecipanti all'unione, si considerano i comuni estinti, e che, per la sussistenza del 10.000 abitanti, non si considera il decremento demografico dei comuni partecipanti, ne la riduzione derivante da legge regionale di modifica di confini; 10. E' necessario procedere alla abrogazione espressa delle lettere e) e p) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 25/1998, in attuazione delta dichiarata illegittimita' costituzionale delle disposizioni citate da parte delta Corte costituzionale con sentenza n. 129/2019; 11. Anche al fine di migliorare la gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto dei principi di cui all'art. 147, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, e opportuno introdurre una modifica alla legge regionale n. 69/2011 inerente alle modalita' di appartenenza alle conferenze territoriali di cui all'art. 13 della medesima legge; 12. Occorre tener conto delle novita' introdotte dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per quanta riguarda it tema delta c.d. «End of Waste», che ha modificato l'art. 184-ter del decreto legislativo n. 152/2006; 13. E' necessario completare l'adeguamento delle leggi della Regione Toscana di disciplina degli enti dipendenti, allineando quelle relative al Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), all'Azienda per il diritto allo studio e all'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) alle altre leggi che gia' attribuiscono, al programma o piano di attivita', un carattere annuale con proiezione triennale; 14. E' necessario apportare alle leggi regionali numeri 22/2016, 86/2016, 62/2018, 79/2019 e 80/2019, correzioni di errori materiali, o terminologiche, o funzionali a una piu' chiara stesura di alcune disposizioni, al fine di eliminare ambiguita' o incertezze applicative; 15. E' necessario aggiornare, in alcune leggi regionali, riferimenti non pia attuali alla legge di programmazione, laddove sia ancora citata la previgente, o a strumenti di programmazione non pia operanti, rinviando alle disposizioni corrette; 16. E' necessario adempiere all'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale a seguito delle osservazioni del Ministero per gli affari europei sull'art. 3 della legge regionale n. 72/2019; 17. In relazione alla composizione della Commissione provinciale espropri e opportuno poter individuare fra i membri della stessa personale avente la necessaria competenza tecnica ed esperienza, a prescindere dall'inquadramento contrattuale, garantendo altresi' uniformita' con le altre amministrazioni riguardo figure da individuare; 18. E' necessario recepire le richieste formulate dal Governo in sede di esame di alcune leggi regionali, dando seguito all'impegno corrispondentemente assunto dal Presidente della Giunta regionale, per evitare l'impugnazione delle disposizioni in esame; 19. E' necessario intervenire sulla vigente disciplina regionale in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari, al fine dell'adeguamento alla normativa dell'Unione europea e statale in materia ed in particolare al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ed al decreto legislativo n. 196/2003, di recente modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE «regolamento generale sulla protezione dei dati»), in particolare per quanto riguarda la previsione dei motivi di rilevante interesse pubblico e delle misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi della persona interessata, come disposto dal decreto legislativo n. 101/2018; 20. A seguito del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, sono venuti meno gli obblighi di contenimento della spesa posti dal legislatore statale sui quali la Regione Toscana ha fondato la propria disciplina della materia, e possono pertanto essere abrogati gli articoli 1 e 12 della legge regionale n. 65/2010 e l'art. 16 della legge regionale n. 86/2014; 21. Anche in seguito ad alcune criticita' emerse in fase applicativa, con particolare riferimento alle attivita' ricettive, e opportuno introdurre una specificazione, nella definizione delle piscine private ad uso collettivo di cui alla legge regionale n. 8/2006, finalizzata a rendere chiara la possibilita' d'accesso alle medesime piscine agli utenti delle eventuali attivita' aperte al pubblico poste in essere dalle strutture ricettive e dalle ulteriori stature di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale n. 8/2006; 22. E' necessario apportare alcune limitate modifiche alle disposizioni della legge regionale n. 2/2019, essenzialmente allo scopo di correggere errori materiali commessi in sede di stesura della proposta di legge, nonche' rinvii interni inappropriati; 23. Con note del Ministero per i beni, le attivita culturali e per il turismo, del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati sollevati dubbi di legittimita' costituzionale riguardo alcune disposizioni della legge regionale n 69/2019, che modificavano la legge regionale n. 65/2014. E' pertanto necessario procedere alle modifiche concordate da inserire nella legge regionale n. 65/2014, nella legge regionale n. 5/2010 e nella legge regionale n. 35/2015, sulle quali il Presidente della Giunta regionale ha assunto un espresso impegno; 24. E' necessario ripristinare il testo storico dell'art. 221 della legge regionale n. 65/2014, recante un comma venuto meno per errore materiale; 25. E' necessario apportare alla norma transitoria dell'art. 243 della legge regionale n. 65/2914 un'ulteriore precisazione; 26. E' opportuno integrare le misure previste dalla legge regionale n. 31/2020 con l'introduzione di un articolo nella medesima legge finalizzato a disporre in merito ai piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza; 27. E' necessario modificare il comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 35/2015 per renderlo coerente con la disciplina generale dell'art. 19 della legge regionale n. 65/2014; 28. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Schede elettorali. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 74/2004 1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»), e' sostituito dal seguente: «2. Le schede, rispettivamente per il primo o per il secondo turno di votazione, sono stampate in conformita' ai modelli allegati A e B o B-bis e B-ter della presente legge.».